L'art. 5 del vigente d.lgs. 33/2013, riconosce a chiunque:
a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");
b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato").
L'istituto dell'accesso civico "semplice" è volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".
In caso di mancato assolvimento dell'obbligo di legge, l'istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), che è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
A fronte dell'inerzia da parte del RPCT, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Modello 231 rev.2021
2019 MN 1° contratto
2019 MN 2° contratto
2019 RX 1° Contratto
2019 RX 2° contratto
Liste d' attesa
Carta dei Servizi 2022
Le richieste di accesso civico
possono essere inoltrate
al seguente indirizzo mail: